Cyber Resilience Act — Guida pratica per sviluppatori e aziende 🛡️
Il CRA non chiede di rendere il tuo software “perfetto”. Chiede che ogni prodotto con elementi digitali sia progettato per la sicurezza e che le vulnerabilità vengano gestite e segnalate per tutta la sua vita. È il momento in cui “ho un canale di supporto” non basta più.
Che cos’è e perché conta 🔍
Il Regolamento (UE) 2024/2847 — noto come Cyber Resilience Act (CRA) o “legge sulla ciberresilienza” — è la prima normativa orizzontale europea che impone requisiti essenziali di cibersicurezza per tutti i prodotti con elementi digitali. È stato adottato il 23 ottobre 2024 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 20 novembre 2024 (GU L 2024/2847).
È un regolamento: direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza recepimento nazionale. È entrato in vigore l’11 dicembre 2024 (ventesimo giorno dopo la pubblicazione) e si applica a decorrere dall’11 dicembre 2027, con alcune disposizioni operative già da prima (vedi Timeline e scadenze).
L’obiettivo è dichiarato senza giri di parole: la cibersicurezza non finisce più dove finisce il software di un’azienda. Ogni prodotto connesso — dal router al frigorifero smart, dal firewall al software gestionale — deve essere sicuro per progettazione, rimanere aggiornato durante il suo ciclo di vita e segnalare vulnerabilità e incidenti alle autorità.
Il CRA colma il “buco” tra le normative: NIS 2 regola le organizzazioni che gestiscono infrastrutture, il GDPR i dati personali, ma nessuno regolava i prodotti digitali in sé. Ora tocca a loro.
A chi si applica 🎯
Cosa è un “prodotto con elementi digitali” 📦
Definizione ampia (Art. 3): qualsiasi prodotto software o hardware — e le relative soluzioni di elaborazione dati da remoto — compresi i componenti software o hardware immessi sul mercato separatamente, la cui finalità prevista o il cui uso ragionevolmente prevedibile include una connessione dati (logica o fisica, diretta o indiretta) a un dispositivo o a una rete.
In pratica: quasi tutto ciò che ha un firmware, un’app o una API verso l’esterno. Un’app mobile, un dispositivo IoT, un router, un ERP connesso, un SDK. Se “parla” con qualcosa, il CRA è rilevante.
Chi sono i soggetti obbligati 👤
- Fabbricante (Art. 3.13): chi sviluppa o fa sviluppare un prodotto con elementi digitali e lo commercializza con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso, di monetizzazione o gratuito;
- Rappresentante autorizzato, importatore, distributore (per i prodotti di fabbricanti di paesi terzi);
- Gestore di software open source (Art. 3.14): entità che fornisce sostegno sistematico e duraturo per lo sviluppo di prodotti open source destinati ad attività commerciali, garantendone la sostenibilità economica.
Il richiamo commerciale della definizione di fabbricante non è casuale: l’uso gratuito non ti salva. Anche un’app gratuita con pubblicità o telemetria rientra nella commercializzazione.
Esclusioni principali (Art. 2) ⛔
- Dispositivi medici (Regolamento 2017/745) e medico-diagnostici in vitro (2017/746);
- Veicoli a motore (2019/2144) e aeromobili certificati (2018/1139);
- Equipaggiamento marittimo (2014/90);
- Pezzi di ricambio per sostituire componenti identici;
- Prodotti sviluppati o modificati esclusivamente per sicurezza nazionale, difesa o trattamento di informazioni classificate.
Settori regolati da altro diritto UE (es. dispositivi medici) restano soggetti alle proprie normative, ma il CRA si applica horizontalmente a tutto il resto. Le due filiere software/hardware che non ne vengono toccate sono davvero poche.
I requisiti essenziali di cibersicurezza 📋
Il cuore del CRA è l’Allegato I, diviso in due parti.
Parte I — Proprietà del prodotto 🧱
Il prodotto deve essere progettato, sviluppato e prodotto per garantire un livello adeguato di cibersicurezza in base al rischio. Tra i requisiti:
- venduto senza vulnerabilità sfruttabili note;
- configurazione sicura per impostazione predefinita (secure by default), senza password di default;
- aggiornamenti di sicurezza gestibili, preferibilmente automatici con possibilità di rinvio;
- protezione da accessi non autorizzati (autenticazione, gestione identità);
- crittografia dei dati a riposo e in transito, protezione di riservatezza e integrità;
- minimizzazione dei dati: trattare solo i dati necessari alla finalità;
- disponibilità delle funzioni essenziali anche dopo un incidente, resilienza anti-DoS;
- limitazione delle superfici di attacco (interfacce esterne), attenuazione dello sfruttamento;
- log e monitoraggio delle attività interne accessibili all’utilizzatore;
- possibilità di rimozione sicura e definitiva dei dati.
Parte II — Gestione delle vulnerabilità 🐛
Il fabbricante deve:
- identificare e documentare vulnerabilità e componenti, redigendo una distinta base del software (SBOM) in formato leggibile da dispositivo automatico, con le dipendenze di primo livello;
- affrontare e correggere le vulnerabilità con aggiornamenti di sicurezza, separati dagli aggiornamenti di funzionalità ove tecnicamente fattibile;
- effettuare prove e riesami di sicurezza periodici;
- divulgare pubblicamente le vulnerabilità corrette con descrizione, impatto, gravità e istruzioni per la correzione;
- adottare una politica di divulgazione coordinata delle vulnerabilità (coordinated vulnerability disclosure);
- mettere a disposizione un punto di contatto unico per la segnalazione delle vulnerabilità;
- distribuire gli aggiornamenti in modo sicuro;
- fornire gli aggiornamenti tempestivamente e gratuitamente (salvo accordi per prodotti su misura).
La SBOM non è un’opzione: è il modo concreto di “sapere cosa c’è dentro”. Se non hai l’elenco delle dipendenze in formato machine-readable, il CRA ti obbliga a costruirlo.
Gli obblighi dei fabbricanti (Art. 13) 🏭
Oltre ai requisiti essenziali, il fabbricante deve:
- Valutazione del rischio di cibersicurezza documentata, aggiornata durante il periodo di assistenza;
- Dovuta diligenza sui componenti di terzi, compreso l’open source integrato: segnalare le vulnerabilità dei componenti e condividere codice/correttivi con chi lo mantiene;
- Periodo di assistenza (support period): almeno 5 anni dalla data di immissione sul mercato, o corrispondente alla durata prevista d’uso se inferiore. Quando il prodotto è destinato a uso prolungato (router, sistemi operativi, schede madri), il periodo deve superare i 5 anni;
- Mantenere disponibili gli aggiornamenti di sicurezza per almeno 10 anni dal rilascio (o il restante periodo di assistenza, se maggiore);
- Documentazione tecnica (art. 31, Allegato VII) e dichiarazione di conformità UE (Art. 28) + marcatura CE (Art. 30);
- Conservare documentazione e dichiarazione per 10 anni;
- Punto di contatto unico per le segnalazioni degli utenti; identificazione del prodotto (numero di tipo/lotto/serie); informazioni e istruzioni all’utente in linguaggio chiaro, conservate per 10 anni;
- Notifica della fine del periodo di assistenza e, in caso di cessazione dell’attività, informativa alle autorità e agli utenti;
- Misure correttive in caso di non conformità (ritiro o richiamo del prodotto).
La segnalazione di vulnerabilità e incidenti (Art. 14) 🚨
Il pezzo più operativo per chi fa software è l’obbligo di segnalazione simultanea al CSIRT designato come coordinatore e all’ENISA, tramite la piattaforma unica di segnalazione (Art. 16).
Vulnerabilità attivamente sfruttata 📢
- Preallarme entro 24 ore dalla conoscenza;
- Notifica entro 72 ore con informazioni generali su prodotto, natura dello sfruttamento, misure correttive adottate e grado di sensibilità;
- Relazione finale entro 14 giorni dalla messa a disposizione di una misura correttiva: descrizione, gravità, impatto, soggetto malintenzionato (se noto), aggiornamento di sicurezza.
Incidente grave con impatto sulla sicurezza del prodotto 🧯
Considerato grave se incide (o può incidere) sulla capacità del prodotto di proteggere disponibilità, autenticità, integrità o riservatezza di dati o funzioni sensibili, oppure se ha portato (o può portare) all’introduzione di codice maligno nel prodotto o nei sistemi dell’utilizzatore (Art. 14.5).
- Preallarme entro 24 ore;
- Notifica entro 72 ore con natura dell’incidente e valutazione iniziale;
- Relazione finale entro 1 mese dall’invio della notifica.
In entrambi i casi il fabbricante deve informare gli utilizzatori del prodotto interessato (Art. 14.8).
Nota operativa: la segnalazione va fatta con i terminali del CSIRT dello Stato membro dello stabilimento principale del fabbricante; per i fabbricanti extra-UE, secondo criteri di priorità (rappresentante autorizzato, importatore, distributore, maggior numero di utilizzatori). Se non hai stabilito “chi notifica dove”, è il momento di deciderlo.
Esistono anche obblighi di segnalazione volontaria (Art. 15) per vulnerabilità e minacce non coperte dall’obbligo.
Valutazione della conformità e classificazione ✅
Il CRA introduce una graduazione del rigore in base alla natura del prodotto:
| Categoria | Esempi | Procedura di valutazione |
|---|---|---|
| Prodotti generali | App, software gestionale, dispositivi IoT comuni | Autovalutazione (controllo interno, Allegato VIII) |
| Prodotti importanti — Classe I (Allegato III) | Password manager, browser, VPN, antivirus, SIEM, sistemi operativi, router/modem | Autovalutazione (controllo interno) |
| Prodotti importanti — Classe II (Allegato III) | Firewall, sistemi di rilevamento/prevenzione intrusioni, hypervisor, runtime container | Valutazione da parte terza (organismo notificato) |
| Prodotti critici (Allegato IV) | Moduli hardware di sicurezza, gateway contatori smart, smart card | Certificazione europea di cibersicurezza (EUCC) obbligatoria |
Sebbene i prodotti “generali” e di Classe I possano autovalutarsi, la documentazione (art. 31, Allegato VII) deve comunque dimostrare la conformità: i requisiti restano gli stessi, cambia solo chi verifica.
Regola d’oro: se il tuo prodotto è un firewall o un hypervisor, sei in Classe II e hai bisogno di un organismo notificato. Non è una valutazione di comodo: è marcatura CE con terza parte, come per i dispositivi medici.
Impatto per le aziende 🏢
Se produci o distribuisci software/hardware nel mercato UE, il percorso di conformità è:
- Inventario prodotti: identificare tutti i prodotti con elementi digitali (inclusi componenti e SDK);
- Classificazione: determinare se il prodotto è generale, importante (Classe I/II) o critico;
- Gap analysis vs Allegato I: proprietà del prodotto + gestione vulnerabilità;
- Valutazione del rischio di cibersicurezza documentata;
- SBOM + politica di divulgazione coordinata + punto di contatto unico;
- Procedura di valutazione della conformità (autovalutazione o organismo notificato);
- Documentazione tecnica + dichiarazione di conformità UE + marcatura CE;
- Periodo di assistenza definito e comunicato; aggiornamenti disponibili.
Sanzioni (Art. 64 — massimi stabiliti a livello UE, poi applicati dagli Stati membri):
| Violazione | Sanzione massima |
|---|---|
| Mancata conformità ai requisiti essenziali (Allegato I) e agli obblighi di cui agli artt. 13 e 14 | €15.000.000 o 2,5% del fatturato mondiale |
| Mancata conformità ad altri obblighi (documentazione, dichiarazione, marcatura, obblighi operatori) | €10.000.000 o 2% del fatturato mondiale |
| Informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti agli organismi/autorità | €5.000.000 o 1% del fatturato mondiale |
Esenzioni mirate (Art. 64.10): le sanzioni non si applicano ai gestori di software open source (per violazioni del regolamento) e ai fabbricanti micro/piccole imprese per il mancato rispetto delle scadenze di preallarme (24h). Non è un salvacondotto: le altre violazioni restano sanzionabili.
La previsione di copertura del periodo di assistenza di almeno 5 anni e della disponibilità degli aggiornamenti per 10 anni cambia i modelli di business: chi rilascia “software abbandonato” dopo la vendita non potrà più farlo impunemente.
Impatto per gli sviluppatori 💻
Il CRA cambia il daily work molto più di NIS 2 o GDPR:
- Secure by default: niente password di default, configurazione sicura preimpostata, aggiornamenti automatici con opt-out;
- SBOM: l’elenco delle dipendenze in formato machine-readable (es. CycloneDX, SPDX) non è più un lusso, è un requisito;
- Vulnerability management: processo strutturato per ricevere, valutare, correggere e divulgare le vulnerabilità; politica di coordinated disclosure;
- Prove e riesami periodici di sicurezza: non basta scrivere test funzionali, servono test di sicurezza ripetuti;
- Notifica incidenti/vulnerabilità nei tempi: 24h/72h + relazione finale (14 giorni / 1 mese) verso CSIRT ed ENISA;
- Documentazione di conformità: documentazione tecnica, dichiarazione di conformità UE, conservazione 10 anni;
- Componenti open source: dovuta diligenza quando li integri, segnalazione delle vulnerabilità ai manutentori, condivisione dei correttivi.
L’esempio pratico che fa capire tutto: un’app mobile che si aggiorna da sola, gira su HTTPS, non tiene password in chiaro e salva un registro dei login probabilmente soddisfa già la Parte I. Della Parte II, la parte più nuova è “sai esattamente quali librerie hai dentro e cosa fai quando una ha una falla?”.
Timeline e scadenze 📆
| Data | Cosa si applica |
|---|---|
| 11 dicembre 2024 | Entrata in vigore (20 giorni dopo la pubblicazione del 20.11.2024) |
| 11 giugno 2026 | Capo IV (articoli 35-51: vigilanza del mercato, ENISA, notifiche) |
| 11 settembre 2026 | Art. 14 — obblighi di segnalazione di vulnerabilità e incidenti |
| 11 dicembre 2027 | Applicazione a regime del regolamento |
| Dal 11 dicembre 2027 | I prodotti immessi sul mercato prima dell'11/12/2027 sono soggetti solo se subiscono una modifica sostanziale — ma gli obblighi di segnalazione Art. 14 restano applicabili a tutti i prodotti esistenti |
| Certificati UE esistenti | Validi fino all’11 giugno 2028 |
In pratica: dal settembre 2026 hai già l’obbligo di segnalare vulnerabilità e incidenti anche sui prodotti già sul mercato. Il resto degli obblighi (progettazione, documentazione, marcatura) scatta a regime col 2027.
Checklist di conformità ✅
Checklist sintetica per sviluppatori e aziende.
Prodotto e design
- Prodotto identificato (tipo/lotto/numero di serie)
- Nessuna vulnerabilità sfruttabile nota al rilascio
- Configurazione sicura per default, niente password di default
- Aggiornamenti di sicurezza gestibili (meglio automatici con opt-out)
- Autenticazione e gestione accessi; log degli accessi
- Crittografia dati a riposo e in transito
- Minimizzazione dei dati; rimozione sicura dei dati
- Resilienza anti-DoS e limitazione superfici di attacco
Vulnerabilità e ciclo di vita
- Valutazione del rischio di cibersicurezza documentata
- SBOM in formato machine-readable
- Politica di divulgazione coordinata delle vulnerabilità
- Punto di contatto unico per segnalazioni
- Processo di patch + aggiornamenti gratuiti nel periodo di assistenza
- Prove e riesami periodici di sicurezza
- Governato il support period (≥5 anni) e comunicata la fine
Notifica e conformità
- Decisione firmata: chi notifica, dove (CSIRT + ENISA), entro quando
- Runbook 24h/72h + relazione finale (14 giorni / 1 mese)
- Informativa degli utilizzatori in caso di incidente/vulnerabilità
- Documentazione tecnica (Allegato VII) aggiornata
- Dichiarazione di conformità UE + marcatura CE
- Documentazione conservata per 10 anni
- Classificazione del prodotto (generale / importante I-II / critico)
Collegamenti utili 🔗
- Testo del Cyber Resilience Act (EUR-Lex) — Regolamento (UE) 2024/2847
- Pagina CRA della Commissione europea — Fatti chiave e orientamenti
- ENISA — Piattaforma unica di segnalazione e rapporti tecnici
- Rete CSIRT / CSIRT Italia — Contatti per la segnalazione in Italia
- EUCC — Sistema europeo di certificazione — Per i prodotti critici
- CycloneDX / SPDX — Formati per la SBOM interopali sulla vulnerabilità
Vedi anche 📖
- NIS 2 — Cybersecurity — La sicurezza delle organizzazioni: il CRA completa il quadro a livello di prodotto
- AI Act — Requisiti di cybersicurezza per l’IA ad alto rischio, complementari al CRA
- GDPR — Dati personali: la minimizzazione richiesta dal CRA è lo stesso principio GDPR
- Data Act — Il diritto alla portabilità dei dati generati dai prodotti con elementi digitali
- Legge AI Italiana — Il piano nazionale sull’IA per chi sviluppa in Italia